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 Ecologia ed Ambiente

 Pratiche autorizzative per la gestione dei rifiuti, in ottemperanza al Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97) e la relativa normativa complementare.


Gestione dei rifiuti

Questa materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni. É necessario distinguere se l'attività di cui trattasi rientra nella categoria dei produttori di rifiuti o in quella degli smaltitori o recuperatori.

PRODUTTORI DI RIFIUTI

Tutte le attività di produzione, beni e servizi sono nelle condizioni di doversi disfare di rifiuti. Possono trattarsi di rifiuti urbani e/o assimilabili o di rifiuti speciali, pericolosi o meno. Al momento della presentazione del progetto dovrà essere allegata la scheda informativa regionale compilata in tutte le sue parti. Della produzione di rifiuti di queste attività, se esistenti, interessa sapere dove questi sono collocati, se rispettano le condizioni e le norme tecniche per il deposito temporaneo e la relativa destinazione finale. Per le nuove attività dovranno essere bene valutati i quantitativi di rifiuti in gioco. In particolare è infatti necessario conoscere i principi generali relativi all'argomento:

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

  1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La installazione di un deposito temporaneo, inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, può essere o meno soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. Le norme tecniche da rispettare per non incorrere nella sanzione prevista sono quelle a carattere generale stabilite dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984. L'inapplicabilità del regime autorizzatorio è determinato dall'osservanza delle condizioni previste nell'art.6 del D.LGS 22/97:

Per i produttori di rifuti è inoltre previsto il RECUPERO INTERNO. Tale tipo di recupero non è soggetto a specifica autorizzazione, salvo quando si tratti di recupero energetico, dove cioè il rifiuto venga sottoposto a termodistruzione con recupero di energia o calore. E' infine prevista la possibilità di provvedere ad un AUTOSMALTIMENTO ai sensi dell'art.32 del Dlgs 22/97, sempre attraverso procedure semplificate. Tuttavia al momento il procedimento non è operante in quanto non sono ancora state emanate le disposizioni applicative.

ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI

Chi intende iniziare una vera e propria attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti da terzi deve seguire un iter amministrativo che può richiedere, a seconda dei casi, la presentazione di una domanda di autorizzazione, di una domanda di iscrizione o infine di una comunicazione. Trattandosi tuttavia anche in questo caso di attività di produzione beni e servizi necessariamente il sito dove verrà insediato l'impianto, anche se esistente, dovrà essere idoneo sotto i diversi profili: edile-urbanistico, ambientale e paesistico, della salute collettiva e della sicurezza dei lavoratori, della prevenzione incendi. Sotto il profilo ambientale anche un'attività che opera nel campo dei rifiuti può generare a sua volta emissioni, scarichi, rumori e quindi essere sottoposta alle prassi amministrative previste normalmente in questi casi. Il progettista incaricato dovrà pertanto presentare il progetto, disegni e prospetti, corredato dalla scheda informativa regionale e da tutte le documentazioni che andranno allegate secondo il campo di applicazione previsto, caso per caso. Se l'attività è assoggettabile ai disposti degli artt.27 e 28 del Dlgs 22/97 dovrà essere presentata specifica istanza con il relativo modulo accompagnato dagli allegati di riferimento, ivi comprese la scheda trattamento/deposito/raggruppamento oppure, per la relativa specifica attività, la scheda autodemolizione.
Il procedimento previsto dagli articoli 27 e 28 riassorbe in una unica soluzione anche i profili prima ricordati: edilizia e urbanistica, sicurezza sul lavoro, salute e ambiente. L'autorizzazione è unica e comprende tuttti i nullaosta e gli altri atti di assenso previsti. Nella cartella oltre alla modulistica speciale prevista dalla disciplina sui rifiuti dovrà essere allegata la scheda informativa regionale e le altre documentazioni in materia di scarichi, emissioni, rumori ecc. sempre se previsto, come da campo di applicazione.
Se l'attività riguarda il recupero di rifiuti e può rientrare nell'art.33 del Dlgs 22/97 è richiesto invece l'impiego del modello comunicazione ritualmente documentato. Questo procedimento, diversamente dal precedente, non riassorbe gli altri profili e, qualora si rendano necessarie modifiche impiantistiche o interventi di carattere edilizio, sarà indispensabile provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni. Si consiglia quindi di predisporre tutta la documentazione obbligatoria e di inviarla agli enti interessati nello stesso momento. Con l'istituzione degli sportelli unici anche questi procedimenti verranno riassorbiti in un unico iter coordinato dalla struttura comunale o intercomunale

 

 

 

 

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