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 Ecologia ed Ambiente

 Gli scarichi idrici derivanti da processi produttivi e/o assimilabili a scarichi domestici: scarichi in pubbliche fognature e scarichi su acque superficiali


Scarichi Idrici

PREMESSA
Con l'emanazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 258 si è ulteriormente arricchito e, forse stabilizzato, il quadro normativo in materia di scarichi idrici e di tutela delle acque interne. Anche la Regione Emilia Romagna nell'intervallo tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e le modifiche apportate dal D.Lgs. 258/2000, ha approvato due importanti provvedimenti in materia.
Il primo è relativo alla ripartizione delle competenze e fa riferimento all'art.111 della L.R. 21 aprile 1999 n.3 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture". La Regione ha deciso di affidare alle Province, oltre alla competenza riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali che non recapitano in reti fognarie, anche quelle relative alle acque industriali assimilate alle domestiche.
Nella sostanza ha ritenuto coerente l'indicazione della Provincia come ente di riferimento per la normativa ambientale di tutti gli insediamenti di produzione beni e servizi, in una logica di prospettiva che vedrà le autorizzazioni integrate come nuovo approccio rispetto al problema della parcellizzazione dei procedimenti. Ai Comuni rimangono quindi le competenze per tutti gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche e per le acque reflue domestiche, qualunque ne sia il recapito, nell'accezione che queste provengano, con carattere di prevalenza, da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Il secondo provvedimento consiste invece in una direttiva di indirizzo per l'applicazione del nuovo D.Lgs. 152/99, emanato con Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053.

IL PROGETTO

L'imprenditore o il professionista che ha ricevuto l'incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l'applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento idrico. Occorrerà distinguere quindi se l'insediamento generi scarichi solo di provenienza meteorica e di natura domestica, o anche di natura industriale.
Si ricorda che per scarico si intende qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

CONDIZIONI

Per essere autorizzato lo scarico dovranno essere verificate diverse condizioni. A questo proposito è quindi necessario chiarire quanto segue.
Il Corpo recettore dello scarico è il sistema idraulico che riceve il refluo trattato. Può essere costituito dagli strati superficiali del suolo (sub-irrigazione) o dal reticolo idrico superficiale (acque superficiali). Il reticolo idrico superficiale, che in senso esteso può comprendere l'intera rete drenante superficiale, non è sempre idoneo a ricevere scarichi, anche se trattati.
Vanno quindi considerate acque superficiali idonee a ricevere scarichi tutti quei sistemi idrici di una certa dimensione ed importanza nei quali sia presente acqua corrente anche nei periodi di massima siccità. Tale condizione è da ritenersi indispensabile affinché un corpo idrico superficiale si possa considerare un idoneo corpo recettore, in quanto solo un flusso d'acqua che non si interrompe nei mesi estivi consente d'evitare impaludamenti e ristagni e dunque d'impedire, o quantomeno limitare lo sviluppo di zanzare ed esalazioni maleodoranti.
La prima verifica è quindi sul corpo recettore, scelto tra quelli in cui è presente acqua corrente per l'intero periodo o, comunque, per un periodo non inferiore ai 120 giorni/anno.

ACQUE INDUSTRIALI

Per definizione sono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
In generale per gli scarichi provenienti da insediamenti dediti alla produzione di beni o servizi derivanti NON ESCLUSIVAMENTE da servizi igienici, cucine e mense si dovrà utilizzare il Modello Industriali/Fognatura oppure il Modello Industriali/Acque Superficiali-Suolo, con relativi questionari, in ragione del recapito finale, relazione tecnica di dettaglio inerente l'attività e referto analitico attestante i requisiti di qualità dello scarico.
Se in acque superficiali o sul suolo la domanda sarà indirizzata alla Provincia, se in pubblica fognatura al Comune.
Riguardo agli scarichi di insediamenti precedentemente classificabili come di classe C, se alla verifica di cui già detto, ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 152/99 e della Delibera Giunta Regionale 1053/2003, risultassero assimilabili ad acque domestiche, qualora il recapito fosse il suolo o le acque superficiali, la domanda dovrà essere indirizzata alla Provincia.
Poiché sia effettivamente riconoscibile la loro assimilazione ad acque domestiche nella domanda e nei relativi allegati dovranno essere contenute tutte le informazioni ed i dati tecnici che servono allo scopo.

ACQUE METEORICHE

Sono quelle prodotte dai fenomeni piovosi. Se recapitanti in fognature di tipo misto causano l'entrata in funzione dei tracimatori e il conseguente sversamento dei liquami di fogna nei corpi idrici superficiali. Causa la inadeguatezza delle reti comunali e, in alcuni casi, la particolare intensità delle piogge possono provocare rilevanti episodi di allagamento nelle aree urbane.
Per questi motivi nei progetti di nuovi insediamenti la rete interna deve essere sdoppiata, tenendo separate le acque bianche (meteoriche) dalle acque nere (domestiche e/o industriali). La separazione deve risultare distinta, con tratto o colore diverso, nella planimetria in scala 1:100 del reticolo fognario, così come il recapito finale. Sia nelle aree urbane che in quelle extra-urbane dovranno essere individuati recapiti naturali per lo scarico delle acque bianche. Sulla planimetria devono inoltre risaltare i pozzetti di ispezione, le caditoie, le fosse a depurazione biologica, gli altri eventuali impianti di depurazione. Il pozzetto terminale, immediatamente a monte del recapito finale, deve essere di materiale leggero facilmente sollevabile e in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento.
Le acque meteoriche possono contenere un certa percentuale di inquinanti in quanto si arricchiscono di quanto viene depositato in modo inidoneo sulle aree cortilive. Sulla planimetria dovranno essere quindi indicate anche le aree di deposito di materie prime o rifiuti e i sistemi di raccolta e/o abbattimento degli inquinanti derivanti dal loro dilavamento. Una migliore alternativa è quella di dotare tali aree delle più opportune misure di prevenzione e sicurezza non solo per evitarne il dilavamento, ma anche per contenere eventuali spargimento di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.

ACQUE DOMESTICHE

Le attività di produzione beni o servizi possono generare scarichi di natura idrica. Per la maggior parte si tratta di scarichi provenienti dai locali bagno e cucine, più raramente da mense. Per definizione sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Secondo la normativa previgente tale definizione corrisponde agli scarichi provenienti da insediamenti classificabili come civili di classe A. Tale assimilazione è possibile anche per gli scarichi di insediamenti di classe C, tenendo conto tuttavia che in questo caso non è automatica, ma dipende dalla verifica positiva di una serie di condizioni:
" art. 28, co.7.
Salvo quanto previsto dall'articolo 38 e salva diversa normativa regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonchè le acque reflue provenienti da:

  1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

  2. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

  3. imprese dedite alle attività di cui ai punti 1 e 2 che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

  4. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo."

Ulteriori criteri di assimilabilità vengono forniti dalla Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/2003 dove si precisa che possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche quelle reflue industriali che rispettano, per i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99, i valori fissati nella Tabella I annessa alla medesima deliberazione. Il rispetto dei predetti valori deve essere posseduto prima di qualsiasi tratamento depurativo e, in caso di nuovi scarichi, la comprova della caratterizzazione definitiva deve avvenire entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico.
Per quello che riguarda i liquami domestici veri e propri se l'insediamento si trova in area servita da pubblica fognatura lo scarico è sempre ammesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura. Se l'insediamento si trova in area NON servita da pubblica fognatura lo scarico potrà recapitare in acque superficiali o sul suolo. In ogni caso la domanda dovrà essere indirizzata al Comune territorialmente competente.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Le acque reflue provenienti dalle imprese dedite ad allevamento di bestiame sono assimilate a quelle domestiche.
Per il recapito sul suolo dei reflui zootecnici dove la componente principale è il liquame (il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici; sono assimilati a liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni si separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo), non si parlerà più di scarico ma di utilizzazione agronomica. In tal caso occorrerà presentare domanda di spandimento sul suolo alla Provincia.
Questa eccezione è introdotta in virtù della previgente legislazione regionale in materia che deve essere considerata norma speciale rispetto ai contenuti e alle disposizioni della nuova legge sulle acque. Fino all'emanazione di specifico decreto interministeriale relativo alla utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici si continuano ad applicare le disposizioni regionali.

SCARICHI O RIFIUTI LIQUIDI

C'è infine un'evidente conseguenza alla nuova definizione di scarico introdotta ai sensi dell'art.2 del Dlgs 152/99. Se, in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi di un'assimilabilità a quelle domestiche, l'immissione non è "diretta tramite condotta...." allora si esce dalla normativa satellite sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti.
In particolare quello che era conosciuto come scarico indiretto sul suolo, scarico cioè che avviene attraverso il trasporto dei reflui mediante mezzo vettore, è oggi sottoposto alla procedura di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti.

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