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 Ecologia ed Ambiente

Richiesta dell’autorizzazione provinciale per nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, relativamente alle emissioni in atmosfera (DPR. n. 203/88)


Emissioni in Atmosfera

Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e delibera G.R. n. 960/1999. Ai fini dell’applicazione della legge si ricorda che uno stabilimento può essere costituito da più impianti. L’impianto, ai sensi della direttiva 99/13/CE, è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Qualora il progetto preveda un intervento di carattere strutturale e quindi sottoposto alla materia edilizia la domanda di autorizzazione deve essere allegata all'istanza per il rilascio di concessione. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono riportare i punti di emissione nuovi o modificati, oggetto di autorizzazione. Tali domande sono comunque accompagnate dal quadro riassuntivo di tutte le altre emissioni dello stabilimento. La trasmissione dell'originale è in Provincia, Assessorato Ambiente, via Verdi 9, Parma. Le altre copie andranno invece trasmesse al Sindaco e alla sede distrettuale di Arpa territorialmente competenti. Quando in uno stabilimento è presente un numero molto elevato di punti di emissione o produzioni non collegate tra loro, possono essere presentate più domande di autorizzazione, in relazione ai gruppi di emissione corrispondenti alle diverse produzioni. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche all’impianto che non comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di massa o delle singole emissioni dell’impianto non superiori al 10% per il periodo di validità dell’autorizzazione, anche ai sensi deil’art. 2 punto 4 della direttiva 99/13/CE dell’li marzo 1999. Qualsiasi modifica è comunque da considerarsi modifica sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell’art. 4.3 del DPR 25 luglio 1991.

La domanda deve essere redatta conformemente al modello previsto dalla Provincia competente per territorio. L’imprenditore o il professionista che ha ricevuto l’incarico deve verificare se il progetto di intervento che si ha intenzione di realizzare possa o meno comportare l’applicazione della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. E’ necessario quindi distinguere se si tratti di impresa già esistente o se il progetto invece riguardi la costruzione di uno stabilimento ex-novo.

IMPRESA ESISTENTE

In questo caso l’attività svolta all’interno dello stabilimento potrebbe essere già in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Sia nella autorizzazione che nella documentazione presentata per il suo ottenimento sono elencate le emissioni presenti (E1, E2, E3) ecc.. Nel quadro riassuntivo delle emissioni sono rappresentate tutte le caratteristiche più salienti, in particolare portata (espressa in mc/ora) e concentrazione degli inquinanti (espressa in mg/Nmc).

Tenendo conto di quanto già detto in premessa, una nuova domanda di autorizzazione dovrà essere presentata:

  • se nel progetto che si intende presentare sono previsti interventi sull’immobile o sulle lavorazioni tali da dover adeguare gli impianti di aspirazione alle nuove esigenze con la conseguenza di dover poi modificare portata e/o concentrazione degli inquinanti delle emissioni esistenti;

  • se sono previste nuove lavorazioni e quindi nuovi impianti di aspirazione con relative emissioni

  • se si prevede un aumento delle ore di esercizio degli impianti rispetto a quanto già autorizzato

NUOVA IMPRESA

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata se sono previste lavorazioni in grado di emettere sostanze inquinanti allo stato areodisperso e quindi se si rende necessaria l’installazione di adeguati impianti di aspirazione con relative emissioni.

Per decidere se, quando e come installare un impianto di aspirazione ci si dovrà necessariamente basare sulla valutazione del rischio a cui saranno esposti i lavoratori. In via principale l’esposizione deve comunque essere evitata. Parametri di riferimento per l’esposizione sono i valori limite soglia TLW-TWA indicati dall’ACGIH (American Conference Of Governmental Industrial Hygienists). Sono utili parametri di consultazione anche gli standard per comparto produttivo predisposti dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL.

TRASFERIMENTI DI IMPIANTO

Un caso particolare riguarda il trasferimento delle attività e quindi degli impianti in un'altra località. Spesso, con il trasferimento, si interviene apportando modifiche agli impianti: le domande per trasferimento verranno presentate in base ad entrambi i comma dell’art.15, A e B. La domanda andrà presentata anche se il fabbricato che si andrà ad occupare è già esistente e non sono necessari interventi di carattere strutturale.

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