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 Iso 14000 - Emas   Ecologia e Protezione Ambientale

 

I sistemi di gestione ambientale (SGA o EcoManagement)
ISO 14000 ed EMAS: differenze tra i sistemi.


ISO 14000

Le norme tecniche della serie internazionale ISO 14000 specificano come deve essere organizzato un sistema di gestione ambientale che consenta ad un’organizzazione di formulare e stabilire degli obiettivi di miglioramento continuo, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali specifici. Esse si applicano a quegli aspetti ambientali sui quali l’organizzazione può esercitare un controllo e ci si può attendere che abbia influenza. Non prende in esame alcun criterio specifico di prestazione ambientale, non richiede l’analisi ambientale iniziale, la dichiarazione ambientale rivolta al pubblico e non fissa a priori la frequenza degli audit. L'adesione del sistema è volontaria.

GENESI DELLE ISO 14001
La certificazione ISO 14000 proviene di fatto da una precedente norma inglese BS 7750 "Specification for Environmental Management". La norma BS 7750 risale al 1992 ed è stata rivista nel 1994 alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CEE n° 1836/93 (regolamento EMAS).

LE NORME ISO 14001
Le norme internazionali di gestione ambientale ISO 14000 hanno lo scopo di fornire alle imprese i fondamenti di un efficace sistema di GESTIONE AMBIENTALE, che, integrati con le altre esigenze di gestione, aiutino le organizzazioni (imprese, Pubblica Amministrazione) a raggiungere i loro obiettivi ambientali ed economici. Questo sistema organizzativo gestionale richiede alle aziende di definire una Politica Ambientale, precisandone gli obiettivi e predisporre procedure per verificarne l'efficacia, ottemperare a quanto stabilito e dimostrarne ai terzi la conformità.

EMAS

In data 24/04/01 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il testo del nuovo Regolamento sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), per la valutazione ed il miglioramento dell’efficienza ambientale delle attività industriali e per la presentazione al pubblico dell’informazione pertinente. Il nuovo regolamento in vigore ha abrogato il precedente (Reg. CEE 1836/93).  Il Regolamento (CE) n 761 del 2001 introduce il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), che si propone l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a svolgere i seguenti compiti:

  • effettuare l'analisi ambientale iniziale con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione rispetto alle condizioni ambientali;
  • stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all'ambiente, definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;
  • elaborare il programma ambientale che contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;
  • attuare il sistema di gestione ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale;
  • effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere l'ambiente;
  • redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una breve descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione, degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame per la convalida da parte di un Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la Dichiarazione ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione può chiedere la registrazione, da parte dell'Organismo nazionale competente, per essere inserita in un apposito Elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo. L'adesione ad EMAS produce una serie di vantaggi, tra cui:

  • Riorganizzazione interna e conseguente crescita dell'efficienza
  • Riduzione dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di tecnologie più pulite
  • Crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione delle conflittualità interne
  • Creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e con quelli che rilasciano le autorizzazioni
  • Riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente
  • Maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali
  • Riconciliazione con i cittadini che percepiscono l'impegno al miglioramento ambientale da parte dell'organizzazione
  • Crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle prestazioni ambiental
  • Riequilibrio sul territorio tra necessità di sviluppo e difesa dell'ambiente
  • Maggiori garanzie di successo nelle azioni che vengono intraprese in materia ambientale, a seguito di una più attenta valutazione
  • Riduzione del carico burocratico ("corsie preferenziali") per le organizzazioni aderenti ad EMAS
  • Maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese
  • Incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta la valutazione.

La credibilità del sistema EMAS è dovuta a criteri di assoluto rigore da parte di tutti i soggetti che operano all'interno del sistema stesso.
In primo luogo le imprese e, più in generale, le organizzazioni che scelgono questa strada su base volontaria. Quindi i verificatori ambientali accreditati che devono interpretare il loro compito con rigore e professionalità. Inoltre gli Organismi di accreditamento dei verificatori ambientali e gli Organismi nazionali competenti che devono svolgere il ruolo affidato loro dallo Stato con assoluta competenza, indipendenza e imparzialità.
Questi presupposti hanno spinto, negli ultimi anni in Italia, le Autorità, soprattutto locali, a prestare particolare attenzione all'introduzione nella legislazione di specifici benefici per le imprese EMAS.
Le imprese sono state così orientate verso EMAS anche rispetto alla norma ISO 14001, la quale non comportando l'obbligo della Dichiarazione ambientale, di una sua convalida e di una registrazione ufficiale, da parte dell'Organismo nazionale competente, in un elenco pubblico, non garantisce lo stesso livello di trasparenza di EMAS.
Il Regolamento EMAS n. 761/2001, attualmente in vigore, è il risultato di una evoluzione che ha accentuato la sua capacità di favorire cambiamenti profondi nel comportamento delle imprese e delle organizzazioni in direzione di una attenzione alle problematiche ambientali che va al di là del semplice controllo dell'impatto da esse generato.

Oggi EMAS si presenta come uno strumento formidabile ad ampio spettro per attuare concretamente i principi dello sviluppo sostenibile.

DIFFERENZE TRA ISO 14001 ED EMAS

La norma ISO 14001:96 è stata pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO), e, a differenza del Regolamento, riporta i requisiti minimi di un SGA (Sistema di Gestione Ambientale) che l'organizzazione deve rispettare se intende certificare il proprio sistema secondo tale normativa. Entrambe le aree, pur presentando aspetti differenti, tuttavia, orientano le imprese verso i medesimi obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

Le principali differenze sono riportate nella tabella sottostante:

ARGOMENTO

ISO 14001:96

EMAS

Soggetto

L'organizzazione

Il sito

Analisi Ambientale Iniziale

Sottointesa

Esplicitamente prevista

Conformità legislativa

Impegno della Direzione

Provvedimenti specifici

Aspetti, effetti ambientali

Aspetti ambientali

Effetti ambientali

Frequenza degli audit

Perodico (annuale)

Ogni tre anni

Dichiarazione ambientale

Non prevista

Prevista

Convalida della dichiarazione ambientale da parte di verificatore accreditato

Non prevista

Prevista

Inoltro della dichiarazione ambientale all'organismo competente

Non prevista

Prevista

  • L'EMAS, a differenza della ISO 14001:96, non fornisce indicazioni rigorose sulle procedure che devono essere contenute nel SGA ma lascia l'organizzazione libera di adottare la norma di riferimento che preferisce;
  • L'ISO14001:96 prevede che la direzione si assuma dei precisi impegni riguardo l'applicazione delle disposizioni legislative, l'EMAS richiede che siano adottati provvedimenti in materia;
  • L'ISO 14001:96 prevede la certificazione del SGA, l'EMAS richiede che sia resa pubblica una Dichiarazione Ambientale;
  • L'EMAS richiede obbligatoriamente l'Analisi Ambientale Iniziale, l'ISO 14001:96 la promuove senza renderla obbligatoria;
  • L'EMAS prescrive i requisiti specifici sul tipo di effetti ambientali che devono essere presi in considerazione, l'ISO 14001:96 richiede che l'organizzazione identifichi quegli aspetti ambientali che hanno un significativo impatto ambientale.

Ulteriori informazioni riguardo alle differenze:

Regolamento Emas

Norma Uni e Iso 14001

Possono partecipare le imprese che svolgono attività industriali (sezioni C e D del Regolamento Europeo (Nace) n. 3037/90) nonché imprese/società di produzione di elettricità, gas vapore e acqua calda e riciclaggio, trattamento, distribuzione dei rifiuti solidi o liquidi Possono partecipare tutte le organizzazioni imprenditoriali (primario, secondario, terziario)
Si applica al sito produttivo (un gruppo industriale deve avere tante registrazioni Emas, e quindi tante dichiarazioni ambientali, quanti sono i suoi siti) Si applica all'organizzazione (un gruppo industriale può scegliere se chiedere la certificazione per ogni sito o una sola certificazione per tutto il gruppo)
Bisogna svolgere un'analisi ambientale iniziale e predisporre una dichiarazione ambientale Anche se non viene specificatamente richiesta, è comunque buona prassi svolgere un'analisi ambientale iniziale per dare corpo alla definizione di obiettivi e programmi; non viene predisposta la dichiarazione ambientale
L'impresa richiede la convalida della dichiarazione ambientale da parte di un Verificatore Accreditato indipendente L'impresa richiede la verifica da parte di un organismo di certificazione accreditato per la certificazione UNI EN ISO 14001
L'accreditamento dei Verificatori è deliberato dall'Organismo di Accreditamento, ovvero dal Comitato Ecoaudit Ecolabel; le attività di istruttoria e verifica sono svolte da Anpa che opera in collaborazione con il Sincert per le parti comuni tra Emas ed Iso 14001 L'accreditamento dei certificatori è svolto dal Sincert
Il verificatore può essere un'organizzazione o un professionista singolo e può operare solo nei settori per i quali è specificatamente accreditato L'ente di certificazione è un'organizzazione che, se accreditata, risponde alla norma UNI CEI EN 45012 e opera nel suo settore di competenza
Dopo la positiva ispezione da parte del verificatore, il sito produttivo viene registrato e inserito in un elenco pubblico e l'impresa acquisisce dal Comitato una "dichiarazione di partecipazione" all'Emas che può utilizzare - senza fornire falsa informazione - per i propri scopi Dopo la positiva ispezione da parte dell'ente di certificazione, l'impresa viene certificata e inserita in un elenco pubblico e acquisisce dall'ente un certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 che può utilizzare - senza fornire falsa informazione - per i propri scopi
Il regolamento Emas è riconosciuto a livello europeo La norma UNI EN ISO 14001 è riconosciuta a livello internazionale
Il verificatore è un soggetto privato, ma è accreditato da un'istituzione pubblica (il Comitato) L'ente di certificazione è un soggetto privato, accreditato da un soggetto privato (Sincert)
Prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali Prevede (a livello di sistema) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
Se - considerando la natura pubblica del sistema - il Comitato, l'Anpa, gli enti di controllo sul territorio (Arpa), daranno forza, ad esempio mediante incentivi o agevolazioni sui controlli e sulle autorizzazioni per le imprese registrate, l'Emas potrà essere molto vantaggioso per chi ha problemi di consenso, o comunque di rapporto con il pubblico o l'autorità. Le imprese aderiscono per rapportarsi con l'esterno Le imprese aderiscono per esigenze di mercato. L'ente pubblico potrebbe considerare con maggior favore le imprese certificate
Il rispetto della legislazione vigente è una precondizione per la partecipazione al sistema Il rispetto della legislazione vigente non è una precondizione per il soddisfacimento della norma, nonostante questa raccomandi di essere consapevoli di tutte le leggi applicabili alla propria attività e di tenere un registro delle stesse


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