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Atex 

 

D.Lgs.626/1994 - Atex ed ambienti con pericolo di esplosione


LUOGHI DI LAVORO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Tra le più recenti Direttive comunitarie che tendono a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, la Direttiva 1999/92/CE del 16 dicembre 1999 riguarda le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela di quei lavoratori che, nel luogo di lavoro, possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, vapori o nebbie e/o polveri combustibili.
La Direttiva si riferisce a diverse tipologie di attività: raffinerie, impianti chimici e petrolchimici, industrie farmaceutiche, ambienti con presenza di polveri combustibili (silos di grano, farine, lavorazione del legno e dei metalli, altri).
In Italia, il recepimento della Direttiva 1999/92/CE è avvenuto attraverso il Decreto legislativo n. 233/03 del 12 giugno 2003 che integra e modifica il D.Lgs. 626/94.
In base al Decreto Legislativo n. 233/03, infatti, IL DATORE DI LAVORO, dopo aver valutato l’esistenza del pericolo d’esplosione, deve adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a prevenire la formazione di miscele esplosive, classificare i luoghi, valutare i rischi di esplosione e redigere un documento sulla protezione contro le esplosioni. Inoltre, il datore di lavoro dovrà prendere i provvedimenti necessari affinché gli ambienti e gli impianti siano realizzati in modo da consentire di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza. Come sopra evidenziato, le misure di protezione non riguardano solo gli impianti elettrici, ma tutte le possibili cause di innesco dell'atmosfera esplosiva.
In particolare, per ATEX (direttiva attrezzature per ambienti a rischio esplosione 94/9/CE) e PED (direttiva attrezzature a pressione 97/23/CE) si stanno sempre più delineando i ruoli e i compiti dei fabbricanti e degli operatori di impianti.

La nuova direttiva europea 99/92/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26/08/2003, modifica ed integra il D. Lgs. 626/94 con il nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 88-bis a 88-undecies) e con l’introduzione degli allegati XV-bis, XV-ter e XV-quater. L’obiettivo di queste disposizioni è stabilire le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Il campo di applicazione della Direttiva in oggetto è vastissimo, in E’ sufficiente che in una attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni, per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive.

Poiché si definisce "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta, è sufficiente che in una attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l’aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità), per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive. In tali casi, ai sensi dell'articolo 88-quater, per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività svolta. In particolare egli deve:

  • a)    evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
  • b)    attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.

Se necessario, dette misure devono essere combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e riesaminate periodicamente o comunque ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti nell’attività. Inoltre, nella valutazione dei rischi di esplosione il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: 

  • a)    probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • b)    probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  • c)     caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
  • d)    entità degli effetti prevedibili.

I rischi di esplosione vanno valutati complessivamente e vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

COSA SIGNIFICA ATEX:

Atex è il nome di due Direttive Europee che regolamentano le “Atmosfere Esplosive”. La prima, 94/9/CE, riguarda le apparecchiature e i sistemi di protezione installati in atmosfere esplosive e mira ad avvicinare le diverse legislazioni degli Stati Membri per le apparecchiature e i sistemi di protezione previsti per queste zone a rischio. La seconda, 99/92/CE, prescrive i requisiti minimi di protezione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori esposti ai rischi di atmosfere esplosive.

CHE COS’È UNA “ATMOSFERA ESPLOSIVA”:
Una “Atmosfera Esplosiva” è un’atmosfera che potrebbe diventare esplosiva a causa delle condizioni locali e/o operative. Si tratta di una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri, in cui, dopo l’infiammazione, la combustione si propaga insieme alla miscela non bruciata.

COME SONO CLASSIFICATE LE AREE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE:
Le zone sono divise in due gruppi in funzione del tipo di miscela infiammabile (gas, vapori o nebbie oppure polveri)

Gas, vapori o nebbie
Zona 0: Pericolo permanente
Area in cui è presente in permanenza, per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas vapore o nebbia.
Zona 1: Pericolo potenziale
Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas vapore o nebbia.
Zona 2: Pericolo minimo
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela d’aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Polveri
Zona 20: Pericolo permanente
Area in cui è presente in permanenza, per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 21: Pericolo potenziale
Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.
Zona 22: Pericolo minimo
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

DI CHE COSA SI OCCUPA LA DIRETTIVA:
- delle apparecchiature e dei sistemi di protezione destinati alle atmosfere esplosive
- dei dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione che contribuiscono al funzionamento sicuro delle apparecchiature e dei sistemi di protezione
- di tutte le apparecchiature elettriche, meccaniche, idrauliche e pneumatiche

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEGLI UTENTI:
Rispetto alla prevenzione delle esplosioni e alla relativa protezione, l’utente è tenuto:
- ad adottare le opportune misure tecniche o organizzative secondo il tipo di gestione,
- a valutare globalmente i rischi d’esplosione,
- a suddividere in zone gli ambienti in cui possono crearsi atmosfere esplosive,
- a segnalare le zone definite.

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